Video di presentazione dell’anno sociale 2006-2007 del leo Club Arenzano, proiettato il 31 ottobre 2007 al Fellini a Genova in occasione della festa di Halloween.
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STATUTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE
1. E’ costituita l’associazione di volontariato “Corallium”, di seguito detta associazione secondo il dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato”.
2. La durata dell’associazione è illimitata.
3. L’associazione ha sede nel comune di Genova, è facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede legale nell’ambito del citato Comune, nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative, uffici e recapiti.
Spetta invece all’assemblea dei soci l’istituzione di sedi secondarie, o il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello indicato.
Art. 2 - FINALITA’ ED ATTIVITA’
1. L’associazione non ha scopo di lucro, si avvale in modo determinante delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare si propone di svolgere attività solidaristiche, sia attraverso la collaborazione con enti attivi nel settore del volontariato a livello locale e regionale, sia direttamente a favore di persone svantaggiate, così definibili in funzione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.In particolare l’associazione intende svolgere attività solidaristiche quali:
- promuovere e diffondere la cultura della solidarietà attraverso la diffusione dei principi morali e fondamentali tipici del volontariato, mediante la diffusione e la promozione dalle attività svolte ed attraverso l’adesione ad iniziative svolte da altri enti che perseguano analogo scopo solidaristico,
- svolgere attività di volontariato a favore dei bisognosi sia partecipando attivamente mediante i propri volontari alle attività svolte da altri enti operanti in analoghi settori a livello locale e regionale, sia svolgendo attività di volontariato direttamente nei confronti dei bisognosi,
- supportare gratuitamente e con spirito volontaristico enti e realtà operanti a livello locale e regionale che svolgano attività nei settori del volontariato e nei confronti di soggetti svantaggiati e bisognosi in genere; tale supporto potrà in particolare attuarsi sia mediante
l’affiancamento e la partecipazione attiva dei volontari della associazione alle attività svolte da tali enti, sia mediante un supporto ed un affiancamento di tipo economico;
- supportare i bisognosi attraverso un aiuto economico e/o in natura, ossia mediante l’elargizione di un importo economico, ovvero mediante l’acquisto e la donazione agli stessi di quanto possa essere loro di aiuto e necessario.
2. L’associazione potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
3. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate.
Art. 3 – SOCI
1. Sono previste le seguenti categorie di soci:
- Soci fondatori: coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo;- Soci ordinari: coloro che aderiscono all’associazione;
- Soci benemeriti: coloro che con la loro partecipazione all’associazione abbiano meritato riconoscenza. Sono nominati dal Consiglio Direttivo;
- Soci onorari: coloro che per la loro attività o per meriti, siano ritenute degne di tale riconoscimento, nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Può aderire all’associazione chiunque condivida le finalità dell’associazione e sia mosso da spirito di solidarietà.
3. Tutti gli aderenti all’associazione maggiori di età hanno gli stessi diritti e doveri, partecipano alla vita associativa con le stesse modalità, partecipano all’assemblea, hanno uguali diritti di voto.
4. E prevista disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi di rettivi dell’associazione.
5. L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito a presentazione della “domanda d’ammissione” in cui si dichiara di accettare senza riserve e rispettare le norme del presente Statuto e dell’ eventuale Regolamento interno. Il Consiglio Direttivo, in seguito a suo giudizio insindacabile, approverà o respingerà la domanda di ammissione entro trenta giorni dalla presentazione.
6. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
7. La qualità di Socio si perde: - per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per non aver effettuato il pagamento della quota sociale annuale;
- per esclusione stabilita dal Consiglio Direttivo in seguito a condotte
incompatibili con i principi e lo Statuto dell’Associazione.
Art. 4 - ORGANI
1. Sono organi sociali:
- L’Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente.
Art. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI
1. Essa è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente qualora nominato, che ne determina l’ordine del giorno e la convoca, con lettera semplice, in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci. In tal caso l’assemblea deve svolgersi entro venti giorni dal ricevimento della lettera di richiesta formale recante tutte le firme dei
richiedenti.
2. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
3. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
5. L’Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- ha facoltà di nominare il Presidente dell’Associazione;- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su quanto demandato ad essa dalla legge o dal presente Statuto.
6. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota sociale ove dovuta.
7. Delle riunioni si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 6 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso tra 3 e
9. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili.
2. Esso è regolarmente costituito con la presenza di metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza semplice al suo interno per tutti gli argomenti riguardanti l’associazione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, fatta con ogni mezzo idoneo a raggiungere lo scopo informativo, e quando ne faccia richiesta anche solo uno dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- determinare il programma dell’associazione;
- promuovere e coordinare le attività e autorizzarne la spesa;
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- predisporre l’eventuale Regolamento da sottoporre all’approvazione della
Assemblea. Esso non dovrà mai essere in contrasto con lo Statuto;
- predisporre il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;- stabilire l’ammontare della quota sociale;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare nel suo seno, qualora non già nominato dall’assemblea dei soci, il Presidente;
- nominare nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, il Vice Presidente, specificandone i poteri ed i compiti;
- nominare nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, il Segretario specificandone i poteri ed i compiti.
- nominare nel suo seno, qualora ritenuto opportuno, il Tesoriere specificandone i poteri ed i compiti.
- nominare i Soci Onorari e Benemeriti;
- tutto quant’altro sia ad esso demandato dalla legge o per Statuto.
5. Di ogni riunione deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. Nel mese precedente alla scadenza del mandato ogni Socio (Fondatore, Onorario, Benemerito ed Ordinario), in regola con il pagamento della quota sociale, ove dovuta, può presentare nelle mani del Presidente uscente, tramite lettera semplice, la propria volontà di essere eletto nel Consiglio Direttivo che si andrà a formare. Deve essere indicato il proprio “curriculum” personale e associativo, con partecipazioni attive e presenze, e tracce del programma di futura gestione dell’Associazione.
7. Non è posto limite alle candidature che si possono presentare; ciascuna necessita di almeno cinque firme di sostegno raccolte tra i soci.
8. I Soci con diritto di voto esprimeranno tante preferenze singole quantisono i componenti del Consiglio Direttivo da eleggere.
Art. 7 - PRESIDENTE
1. Il Presidente è il legale rappresentante del’’Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi ed in giudizio.
2. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
3. Sottoscrive tutti gli atti dell’Associazione.
4. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso di necessità o d’urgenza prende i provvedimenti necessari che saranno poi ratificati dal Consiglio stesso.
5. In caso di impedimento verrà sostituito nei suoi compiti dal Vice Presidente, qualora nominato.
Art. 8 - GRATUITA’ DELLE CARICHE
1. Le cariche sociali sono svolte in modo gratuito; hanno durata di un anno e possono essere riconfermate senza limitazione di volte. Le sostituzioni effettuate nel corso dell’anno decadono allo scadere dell’anno stesso.
Art. 9 - BILANCIO
1. L’anno finanziario inizia il primo Gennaio e termina il trentuno Dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere entro 90 giorni dalla fine di ogni esercizio un bilancio consuntivo ed uno preventivo che deve essere approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 10 - QUOTA SOCIALE
1. La quota associativa a carico dei Soci è fissata dal Consiglio Direttivo.
2. E’annuale, non frazionabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. Essa va corrisposta entro il termine stabilitodal Consiglio Direttivo.
3. Il Socio che non provvede al saldo della quota entro 20 giorni dalla scadenza, sarà invitato a versarla. Trascorsi 10 giorni senza l’avvenuto pagamento cesserà automaticamente l’affiliazione.
Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE
1. Le risorse economiche dell’associazione per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività sono:
- quote associative e contributive dei Soci,
- contributi dei privati,
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche,
- donazioni e lasciti testamentari,
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti a qualunque titolo.
- proventi da occasionali raccolte pubbliche di fondi effettuate, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
2. E’ espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.
3. E’ obbligatorio impiegare utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 12 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO ED AL REGOLAMENTO
1. Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento sono presentate
all’Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei Soci.2. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
Art. 13 - SCIOGLIMENTO OD ESTINZIONE
1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione dono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o , in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 14 - NORMA DI RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.